Gratuito patrocinio nelle cause civili: inquadramento normativo e casi pratici

Esaurito

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L’esistenza, in un ordinamento, del patrocinio gratuito per i non abbienti a carico dello stato è uno degli indici di civiltà della comunità che si è data quell’ordinamento.
E’ con orgoglio che AlAF Piemonte E Valle d’Aosta Sezione Territoriale di Alessandria-Tortona-Acqui ricorda come il Gratuito Patrocinio sia nato proprio ad Alessandria, a fine 600, grazie ad un lascito testamentario dell’Abate Firrufini.

Si trattava di una sorta di fondazione privata la cui finalità era di permettere anche ai poveri di tutelare i propri diritti e di esercitare il diritto di difesa. Divenne noto tra gli alessandrini più semplicemente come “l’Avvocato dei Poveri”.

E con altrettanto orgoglio gli avvocati alessandrini ricordano che ad un altro loro illustre concittadino, Urbano Rattazzi, si deve il superamento del Gratuito Patrocinio come fondazione privata o avvocatura comunale. Fu, infatti, nel 1859 che l’allora Ministro dell’Interno Rattazzi, con un nuovo regolamento giudiziario, la cosiddetta legge Rattazzi, istituì, per fornire ai non abbienti il Gratuito Patrocinio, un apposito ufficio presso ogni Corte d’Appello.

Molta strada è stata percorsa. Attualmente la materia del patrocinio a spese dello Stato è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 “Testo Unico in materia di spese di giustizia”. Si auspica che la disciplina dell’istituto e la gestione del rapporto professionale tra avvocato e cliente fruitore del Gratuito Patrocinio possano ulteriormente semplificarsi e, quanto al Diritto di Famiglia, che la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato venga estesa alla Negoziazione Assistita.

 

 

Informazioni aggiuntive

Anno

2017

Pagine

52

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