Disciplina delle convivenze e istituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

Esaurito

Esaurito

Dopo un dibattito parlamentare lungo ed articolato, la l. n. 76/2016 ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso, quale “specifica formazione sociale” costituzionalmente rilevante ai sensi degli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale.

 

Il legislatore non ha inteso ammettere al matrimonio anche le persone dello stesso sesso.
Ha ritenuto di creare un nuovo istituto giuridico.

Il regime dell’unione civile si è completato con l’entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 2017.
Le differenze tra il regime del matrimonio e quello dell’unione civile non sono particolarmente rilevanti eccetto la mancanza della separazione personale nell’unione civile.

L’approvazione e l’entrata in vigore della l. n. 76/2016 hanno determinato un vivace dibattito non ancora esaurito, con posizioni varie ricomprese tra quelle estreme di coloro che, da un lato, contestano al legislatore di non aver disposto una piena equiparazione tra i due modelli familiari e di coloro che, dall’altro lato, affermano che la legge abbia sostanzialmente ammesso una speciale forma di matrimonio tra persone del medesimo sesso.

Il fermento suscitato è comprensibile e naturale, considerata la svolta epocale rappresentata dalla l. n. 76/2016 ed il forte impatto sulla società, sulla mentalità e sui costumi degli italiani.

 

Informazioni aggiuntive

Anno

2017

Pagine

64

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